1. La presente legge reca misure finalizzate alla lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» di cui alla comunicazione (2001) 370 della Commissione, per il rafforzamento dell'attività delle Forze dell'ordine in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente in materia.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente nonché al fine di dare attuazione alle misure contenute nel codice della strada è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Sala unificata».
2. La nomina dei componenti della Sala unificata è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal Capo della Polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal Comandante generale dell'Arma;
c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal Comandante generale del Corpo;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) un rappresentante della Conferenza unificata;
f) un rappresentante dell'ANAS Spa, designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada, proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;
i) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste, proposti dal Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
l) due rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, proposti dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Per il funzionamento della Sala unificata è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
1. La Sala unificata svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade ritenute più a rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade ritenute più a rischio di incidenti;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade ritenute più a rischio di incidenti;
g) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti nelle gallerie e nelle strade;
h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umane, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada a un maggiore rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di un programma approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro nel 2006, di 300 milioni di euro nel 2007 e di 700 milioni di euro nel 2008.
1. Le autovetture di nuova immatricolazione devono essere dotate di un sistema, anche elettronico, che:
a) consente l'accensione dell'autovettura solo nel momento in cui le cinture di sicurezza sono state allacciate;
b) impedisce il superamento dei limiti di velocità massima stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
c) consente la registrazione di tutte le informazioni, con particolare attenzione a quelle di cui alla lettera b), relative all'utilizzo dell'autovettura.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme e le specifiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le istruzioni, le modalità e i termini per l'installazione dei medesimi dispositivi sugli autoveicoli.
1. A colui che manomette, elimina o rende in tutto o in parte inservibili i dispositivi di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché nel caso di violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativi alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, si applica la sanzione della perdita totale del punteggio di cui al comma 6 dell'articolo 126-bis del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
2. Nei casi di superamento del limite di velocità di oltre 10 chilometri orari e di guida senza le cinture di sicurezza allacciate,
a) la violazione dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'inversione di marcia in luoghi dove tale manovra non è comunque consentita;
b) il mancato arresto in prossimità degli attraversamenti pedonali;
c) l'uso del telefono portatile durante la guida senza auricolare o senza dispositivo viva voce.
4. La perdita totale del punteggio della patente di guida a seguito di una o più violazioni delle norme richiamate dal presente articolo comporta l'impossibilità di sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per tre mesi dalla data di cessazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
5. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 142, comma 9, al secondo periodo, le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi» e al terzo periodo, le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto mesi»;
b) all'articolo 186, comma 2, terzo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a sei mesi, ovvero da quattro mesi a otto mesi».
1. Per l'espletamento delle attività della Polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri in materia di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, e, in particolare, per l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle strade, realizzato anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale pari ad almeno il 30 per cento dell'organico attuale, per l'acquisto di dispositivi tecnici finalizzati all'accertamento di determinate infrazioni, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2006, a 300 milioni di euro per l'anno 2007 e a 700 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.