PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca misure finalizzate alla lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» di cui alla comunicazione (2001) 370 della Commissione, per il rafforzamento dell'attività delle Forze dell'ordine in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 2.
(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente nonché al fine di dare attuazione alle misure contenute nel codice della strada è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Sala unificata».
      2. La nomina dei componenti della Sala unificata è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

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      3. Il decreto di cui al comma 2, recante, altresì, disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento della Sala unificata, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata.
      5. La Sala unificata è composta da:

          a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal Capo della Polizia;

          b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal Comandante generale dell'Arma;

          c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal Comandante generale del Corpo;

          d) un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

          e) un rappresentante della Conferenza unificata;

          f) un rappresentante dell'ANAS Spa, designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

          g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

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          h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada, proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

          i) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste, proposti dal Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

          l) due rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, proposti dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

      6. Per il funzionamento della Sala unificata è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 3.
(Compiti della Sala unificata).

      1. La Sala unificata svolge i seguenti compiti:

          a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

          b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

          c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;

 

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          d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade ritenute più a rischio di incidenti stradali;

          e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade ritenute più a rischio di incidenti;

          f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade ritenute più a rischio di incidenti;

          g) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti nelle gallerie e nelle strade;

          h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umane, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada a un maggiore rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

      2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di un programma approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro nel 2006, di 300 milioni di euro nel 2007 e di 700 milioni di euro nel 2008.

 

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Art. 4.
(Dispositivi per limitare il rischio di incidente).

      1. Le autovetture di nuova immatricolazione devono essere dotate di un sistema, anche elettronico, che:

          a) consente l'accensione dell'autovettura solo nel momento in cui le cinture di sicurezza sono state allacciate;

          b) impedisce il superamento dei limiti di velocità massima stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

          c) consente la registrazione di tutte le informazioni, con particolare attenzione a quelle di cui alla lettera b), relative all'utilizzo dell'autovettura.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme e le specifiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le istruzioni, le modalità e i termini per l'installazione dei medesimi dispositivi sugli autoveicoli.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. A colui che manomette, elimina o rende in tutto o in parte inservibili i dispositivi di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché nel caso di violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativi alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, si applica la sanzione della perdita totale del punteggio di cui al comma 6 dell'articolo 126-bis del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
      2. Nei casi di superamento del limite di velocità di oltre 10 chilometri orari e di guida senza le cinture di sicurezza allacciate,

 

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per gli autoveicoli, ovvero senza l'uso a norma di legge del casco protettivo, per i motoveicoli, nonché di transito nelle corsie preferenziali, nelle piste ciclabili e nelle corsie di emergenza, si applica la sanzione della decurtazione di 10 punti del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. Sono puniti con la decurtazione di 7 punti del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

          a) la violazione dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'inversione di marcia in luoghi dove tale manovra non è comunque consentita;

          b) il mancato arresto in prossimità degli attraversamenti pedonali;

          c) l'uso del telefono portatile durante la guida senza auricolare o senza dispositivo viva voce.

      4. La perdita totale del punteggio della patente di guida a seguito di una o più violazioni delle norme richiamate dal presente articolo comporta l'impossibilità di sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per tre mesi dalla data di cessazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
      5. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 142, comma 9, al secondo periodo, le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi» e al terzo periodo, le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto mesi»;

          b) all'articolo 186, comma 2, terzo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a sei mesi, ovvero da quattro mesi a otto mesi».

 

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Art. 6.
(Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni).

      1. Per l'espletamento delle attività della Polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri in materia di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, e, in particolare, per l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle strade, realizzato anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale pari ad almeno il 30 per cento dell'organico attuale, per l'acquisto di dispositivi tecnici finalizzati all'accertamento di determinate infrazioni, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2006, a 300 milioni di euro per l'anno 2007 e a 700 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale

 

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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.